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Estate: siccità e incendi, chi paga?

L'intera Europa è alle prese con una ondata eccezionale di caldo, siccità ed incendi. Tre calamità che inevitabilmente sono foriere di ingenti danni. Avrete visto tutti le immagini delle fiamme che in alcuni casi hanno lambito e preso interi villaggi. Abitazioni andate a fuoco. Dall'Inghilterra alla Francia, dalla Spagna al Portogallo e rimanendo dalle nostre parti dal Friuli alla Versilia, dal Lazio alla Puglia incendi devastanti che lambiscono i centri abitati sino alle prime abitazioni. In questi casi chi paga? In giurisprudenza chi ha in custodia una cosa ne è anche responsabile fintanto che ce l'ha in custodia, salvo non riesca a dimostrare il caso fortuito e l'impossibilità di evitare il danno. Ma non solo. Perché se l'incendio fosse stato causato accidentalmente da qualcuno, questo qualcuno risponde dei danni che la sua azione imprudente o negligente ha prodotto. Se invece si trattasse di un'azione dolosa e si fosse quindi in grado di dimostrare il dolo di qualche piromane allora costui o costoro sarebbero perseguibili anche penalmente.  


Ora gli incendi boschivi originati in estate a causa dell'azione combinata del sole e del vento se imprevedibile potrebbero essere inquadrati come casi fortuiti, salvo che il custode di queste aree boschive non abbia adottato tutte le precauzioni atte ad evitare un danno a terzi a seguito appunto di un incendio. Se il custode fosse in grado ad esempio di dimostrare il dolo la sua responsabilità potrebbe venire meno. I boschi se non appartengono a qualche privato in genere appartengono allo Stato, alle Regioni o ai Comuni.  Quindi, la responsabilità per l’incendio di un bosco sarà attribuibile all’Ente che ne è titolare (ad esempio la Regione), a meno che non dimostri l’assoluta imprevedibilità dell’evento. In genere in estate, le condizioni climatiche non potranno essere addotte come caso fortuito, in quanto la siccità è un evento tutt’altro che imprevedibile in questa stagione. Almeno in alcune zone particolarmente esposte a questo rischio. 

E nel caso di un bosco privato? In questo caso se l'incendio si propaga da un bosco di proprietà di un cittadino o di una società privata, questi sono da ritenersi responsabili dai danni cagionati a terzi  anche qui salvo che non si riesca a dimostrare il caso fortuito o il dolo. E a proposito del dolo, non sempre il proprietario può liberarsi della sua responsabilità in caso di dolo, perché se non riesce a dimostrare di aver preso tutte le precauzioni idonee per scongiurare ad esempio un incendio doloso in una zona esposta fortemente a questo rischio, potrebbe essere ritenuto corresponsabile del danno assieme a chi lo ha cagionato.  




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