Passa ai contenuti principali

I vostri preferiti

Polizza di responsabilità civile: non basta averla. Anche chi non è iscritto a un albo deve conoscere il proprio rischio e la propria protezione.

Tra i consulenti e tra coloro che svolgono attività specialistiche capita a volte di incontrare una convinzione che potrebbe sembrare logica ma che invece potrebbe, se non analizzata correttamente, creare problemi. Ed è questa: " Non essendo iscritto a un albo professionale, non ho l'obbligo di stipulare una polizza di responsabilità civile professionale ." Dal punto di vista strettamente normativo, in molti casi può essere vero. Ma questa considerazione rischia di far perdere di vista un aspetto fondamentale: l'esistenza del rischio non dipende dall'iscrizione all'albo professionale. La responsabilità nasce dall'attività che si svolge e dalle conseguenze che un eventuale errore può provocare. Pensiamo, ad esempio, a un consulente che assiste un'azienda in materia di sicurezza sul lavoro, a un tecnico che redige una relazione, a un professionista che fornisce valutazioni o pareri specialistici. Anche quando l'attività esercitata non richiede neces...

Io sono coperto su tutto?

Quante volte noi assicuratori ci siamo sentiti dire dal nostro interlocutore che lui/lei è assicurato su tutto, oppure sono coperto su tutto quello che può succedere in caso di incendio, infortunio ecc.?


E' possibile, intendo dire, esiste una polizza che ci assicura su tutto? 

Naturalmente no. Chiunque vi dica il contrario mente sapendo di mentire.

Le polizze sono contratti. E nei contratti si stabiliscono delle clausole entro le quali si muove tutta la copertura prevista. E fra queste ci sono i rischi esclusi. Questi sconosciuti. 

E già perché spesso a questa parte della polizza non si dà la giusta importanza e ci si fida per lo più di quanto ci viene detto dell'assicuratore. Il quale però non è garantito che vada ad elencare proprio tutte le caratteristiche della polizza e anche se lo facesse siamo sicuri che passata una settimana, un mese o un anno di ricordarci proprio tutto quello che ci è stato illustrato? Certamente lui potrà rispondere alle vostre domande e vi darà un quadro complessivo della copertura specificando alcune esclusioni ritenute più importanti. Poi l'assicuratore vi consegnerà i documenti informativi precontrattuali e le condizioni di polizza che sono certamente più esaustive ma che pochi assicurati leggono davvero. 

In tutte le polizze esistono perimetri di copertura e ciò che non sta dentro queste coordinate è escluso dalla copertura in questione. 

Questo vale sia per le polizze cosiddette a rischi nominati che per le polizze cosiddette "All Risks" vale a dire che coprono tutti i rischi. 

Le polizze a rischi nominati, che sono quelle più diffuse, elencano tutti quelli che sono i rischi inclusi in copertura e nelle esclusioni elencano i rischi non coperti dal contratto. Le polizze "All Risks" invece non fanno l'elenco dei rischi compresi se non eventualmente un breve elenco e titolo esemplificativo e non esaustivo, mentre nei rischi esclusi vengono elencate tutte le esclusioni di polizza, questo genere di polizze sono meno diffuse ma è bene sapere che per alcuni rischi vengono proposte polizze con questa caratteristica. 

Coprire tutti i rischi, il nome non tragga in inganno, significa che in polizza sono garantiti dal contratto tutti i rischi non espressamente esclusi. 

Quindi se abbiamo da sottoscrivere una polizza "All risks" la cosa molto importante da considerare è quella di andare a vedere nei documenti precontrattuali informativi  o nelle le condizioni di polizza, quali sono i rischi esclusi. E se un determinato rischio non lo troviamo fra i rischi esclusi anche se non nominato nell'oggetto dell'assicurazione viene considerato incluso in copertura. 

Per esempio in una polizza elettronica che copre tutte le apparecchiature elettroniche d'ufficio fisse e mobili nel caso di polizza "All risks" se non trovo scritto nelle esclusioni il danno da caduta accidentale, oppure da fenomeno elettrico, o da furto significa che questi casi sono inclusi nella copertura. 

Viceversa nelle polizze a rischi nominati dovrò cercare nell'Oggetto dell'Assicurazione se questi casi sono inclusi in copertura. 

Quindi una volta che si è stabilito il tipo di copertura che si desidera avere, che vengono illustrati tutti gli aspetti essenziali della polizza, il passo successivo che ogni persona che si accinge a sottoscrivere un contratto assicurativo deve fare è leggere i documenti precontrattuali informativi ma meglio ancora leggere anche le condizioni di polizza. Perché fidarsi è bene ma controllare è meglio. 

Infatti spesso ci si può trovare nella condizione di avere dato per scontate alcune cose che scontate non sono. Per esempio tutti pensiamo di sapere cosa sia un infortunio. Tutti ne abbiamo subito uno almeno una volta nella nostra vita e ne abbiamo fatto esperienza diretta. Tuttavia non basta sapere di cosa stiamo parlando. Bisogna andarsi a leggere nel contratto che cosa intende la Compagnia per infortunio. 

Magari potremmo scoprire che la definizione è più ampia di quello che abbiamo sempre pensato noi. Oppure potremmo scoprire che quello che pensiamo sia un infortunio non coincide con quello che trovate scritto nella definizione di polizza. Inoltre la definizione circoscrive diciamo così il perimetro di azione della polizza. 
Perché appunto una polizza sugli infortuni limiterà a questi ultimi la copertura e quindi ad esempio la malattia verrà esclusa dalla copertura (salvo che non sia prevista in polizza una sezione apposita per la malattia). 

E tra infortunio e malattia c'è differenza. Ma spesso questa ha confini labili. Per esempio con il Covid 19 si è visto che il contagio è stato equiparato ad un infortunio dall'Inail nel caso dei lavoratori, di conseguenza anche le Compagnie hanno dovuto estendere la copertura anche al contagio da Covid 19 ai possessori di polizza infortuni. 

Quindi in conclusione leggete attentamente cosa viene assicurato cioè l'oggetto dell'assicurazione e cosa non rientra in copertura, cioè i rischi esclusi sugli stampati che il vostro assicuratore vi consegnerà, e leggete anche le definizioni che solitamente sono nelle prime pagine delle condizioni contrattuali. Sapere cosa intende la Compagnia per Fabbricato o per Contenuto di casa, oppure per infortunio o per malattia, per valore intero piuttosto che a primo rischio assoluto, per valore commerciale o per valore a nuovo e così via,  è fondamentale.  

Certo sarebbe più semplice lasciar fare al vostro assicuratore, ma così facendo vi esponete a possibili qui pro quo, che potrebbero compromettere i buoni rapporti che avete con lui/lei. Quindi fidarsi è bene verificare è meglio. 

Commenti

Post popolari in questo blog

Polizza di responsabilità civile: non basta averla. Anche chi non è iscritto a un albo deve conoscere il proprio rischio e la propria protezione.

Tra i consulenti e tra coloro che svolgono attività specialistiche capita a volte di incontrare una convinzione che potrebbe sembrare logica ma che invece potrebbe, se non analizzata correttamente, creare problemi. Ed è questa: " Non essendo iscritto a un albo professionale, non ho l'obbligo di stipulare una polizza di responsabilità civile professionale ." Dal punto di vista strettamente normativo, in molti casi può essere vero. Ma questa considerazione rischia di far perdere di vista un aspetto fondamentale: l'esistenza del rischio non dipende dall'iscrizione all'albo professionale. La responsabilità nasce dall'attività che si svolge e dalle conseguenze che un eventuale errore può provocare. Pensiamo, ad esempio, a un consulente che assiste un'azienda in materia di sicurezza sul lavoro, a un tecnico che redige una relazione, a un professionista che fornisce valutazioni o pareri specialistici. Anche quando l'attività esercitata non richiede neces...