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Polizza di responsabilità civile: non basta averla. Anche chi non è iscritto a un albo deve conoscere il proprio rischio e la propria protezione.

Tra i consulenti e tra coloro che svolgono attività specialistiche capita a volte di incontrare una convinzione che potrebbe sembrare logica ma che invece potrebbe, se non analizzata correttamente, creare problemi. Ed è questa: " Non essendo iscritto a un albo professionale, non ho l'obbligo di stipulare una polizza di responsabilità civile professionale ." Dal punto di vista strettamente normativo, in molti casi può essere vero. Ma questa considerazione rischia di far perdere di vista un aspetto fondamentale: l'esistenza del rischio non dipende dall'iscrizione all'albo professionale. La responsabilità nasce dall'attività che si svolge e dalle conseguenze che un eventuale errore può provocare. Pensiamo, ad esempio, a un consulente che assiste un'azienda in materia di sicurezza sul lavoro, a un tecnico che redige una relazione, a un professionista che fornisce valutazioni o pareri specialistici. Anche quando l'attività esercitata non richiede neces...

Io sono coperto su tutto?

Quante volte noi assicuratori ci siamo sentiti dire dal nostro interlocutore che lui/lei è assicurato su tutto, oppure sono coperto su tutto quello che può succedere in caso di incendio, infortunio ecc.? E' possibile, intendo dire, esiste una polizza che ci assicura su tutto?  Naturalmente no. Chiunque vi dica il contrario mente sapendo di mentire. Le polizze sono contratti. E nei contratti si stabiliscono delle clausole entro le quali si muove tutta la copertura prevista. E fra queste ci sono i rischi esclusi. Questi sconosciuti.  E già perché spesso a questa parte della polizza non si dà la giusta importanza e ci si fida per lo più di quanto ci viene detto dell'assicuratore. Il quale però non è garantito che vada ad elencare proprio tutte le caratteristiche della polizza e anche se lo facesse siamo sicuri che passata una settimana, un mese o un anno di ricordarci proprio tutto quello che ci è stato illustrato? Certamente lui potrà rispondere alle vostre domande e vi darà un ...

Polizze infortuni e Covid 19

La sentenza del Tribunale di Torino sez. IV, 19-01-2022, n.184 mette una pietra miliare nella considerazione di cosa sia un infortunio. La definizione di infortunio infatti è: 
"un evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna in grado di determinare lesioni constatabili che possono determinare come conseguenza anche la morte". 
E' questa la definizione che si trova in tutti gli stampati di polizza delle polizze infortuni. La sentenza del Tribunale di Torino ha sancito che la morte dovuta a causa di infezione da Sars Covid 2 sia da ricondurre a tale definizione e che quindi sia da ascrivere sotto la definizione di infortunio. Naturalmente si tratta della prima sentenza sull'argomento. Potrebbero intervenire altre sentenze come avvenuto per altre situazioni controverse. Si spera che arrivi anche una sentenza della Corte di Cassazione in merito per fare chiarezza. Ma veniamo al merito della sentenza. Si tratta di un caso di una persona deceduta a marzo 2020 dopo aver contratto il virus. Erano i primi di marzo e ancora sembrava che il Covid 19 fosse un problema cinese e che non riguardasse noi se non per qualche caso sporadico, se non ricordo male c'erano due persone contagiate ricoverate allo Spallanzani di Roma. Non si erano ancora prese le precauzioni necessarie ad evitare il contagio come la mascherina, distanziamento sociale ecc. che di li a poco si sarebbero prese.  
Il Tribunale considera che:
"analizzando i presupposti previsti per la individuazione del “fatto infortunio” è da prendere atto che l'infezione da SARS-CoV-2 risulta quale condizione determinata, innanzi tutto, da causa"fortuita", posto che trattasi di atto assolutamente non volontario.
Si potrebbe qui anche aggiungere che il carattere fortuito della causa è evidenziato dal fatto di essere del tutto estranea ad un'attività consapevole del soggetto infettato, che si è venuto a trovare in sifatta condizione senza sapere in modo alcuno di cosa si trattasse e senza neppure avere la più pallida idea di possibili comportamenti idonei a prevenire l'infezione".
L'OMS infatti iniziò a parlare di pandemia in atto a livello globale solo l'11/03/2020.  Il Tribunale con la sentenza precisa anche che:
"La causa può inoltre considerarsi “violenta”, in quanto certamente, come rimarcato dal c.t.u., il contatto non è dilatato nel tempo, ma anche, sia consentito aggiungere, in quanto il contatto determina uno stravolgimento violento delle regole naturali della vita di un organismo che si trovi in situazione normale.
Così come “violenta” sarebbe, ad esempio, la ferita provocata dalla caduta di un mattone sulla testa di una persona, allo stesso modo ben può dirsi violenta l'infezione di cui qui si discute, con un'alterazione dello stato normale di intere parti dell'organismo (in particolare dell'apparato respiratorio), al punto da causare gravissime sofferenze e, alla fine, addirittura la morte del soggetto interessato.
Infine, la causa è sicuramente “esterna”, proprio perché il virus è un organismo estraneo al corpo umano e che nello stesso viene ad inserirsi proprio quale elemento proveniente dall'esterno: non per nulla il primo e più rudimentale rimedio contro siffatta infezione è costituito dal porto della mascherina, che serve proprio ad evitare il contatto con siffatta causa esterna”.

Ma il Tribunale va oltre sentenziando che in mancanza di apposita clausola di esclusione:
" ...le infezioni acute virulente che provengono dall'esterno soddisfano la definizione di infortunio e, pertanto, risultano tecnicamente indennizzabili."
Riconducendo perciò a tutte le infezioni acute e virulente alla stessa stregua di quanto sancito sul Covid 19. Cosa questa che fatalmente crea un problema non da poco per le Compagnie. C'è da dire che alcune infezioni gravi come ad esempio quella da HIV hanno in alcune polizze infortuni un compenso forfettario. Ma appunto si tratta di un risarcimento parziale. 

A questo punto ci si potrebbe chiedere ma che differenza c'è fra infortunio e malattia da un punto di vista assicurativo. Bene il primo deve rientrare nella definizione di cui sopra mentre per la malattia: "si tratta di uno stato di alterazione della salute non dipendente da infortunio". Così viene definita in genere dalle Compagnie. Ed in effetti se prendiamo in esame la definizione potrebbe essere davvero che un virus si possa configurare come qualcosa di estraneo al corpo umano e perciò causa di un accidente fortuito. Sulla violenza però non sarei così convinto a meno che attaccare le difese immunitarie che l'essere umano ha naturalmente possa essere considerato un atto di violenza. Se così fosse allora anche un semplice morbillo o una semplice influenza potrebbe essere causa di infortunio. Ma veniamo alla sentenza. 

La Compagnia è stata quindi condannata a pagare la somma assicurata alla partita caso morte della polizza infortuni stipulata dal "De cuius" ai suoi eredi. 

Ebbene quindi sembra proprio che le Compagnie di assicurazione abbiano un bel problema da risolvere, inserire o no la clausola di esclusione da infezioni acute e virulente dalla copertura infortuni? Oppure lasciare la copertura ma modificare le tariffe in considerazione dell'aggravamento del rischio assicurato in seguito a questa sentenza? Lo scopriremo solo vivendo. 

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