Passa ai contenuti principali

I vostri preferiti

Polizza di responsabilità civile: non basta averla. Anche chi non è iscritto a un albo deve conoscere il proprio rischio e la propria protezione.

Tra i consulenti e tra coloro che svolgono attività specialistiche capita a volte di incontrare una convinzione che potrebbe sembrare logica ma che invece potrebbe, se non analizzata correttamente, creare problemi. Ed è questa: " Non essendo iscritto a un albo professionale, non ho l'obbligo di stipulare una polizza di responsabilità civile professionale ." Dal punto di vista strettamente normativo, in molti casi può essere vero. Ma questa considerazione rischia di far perdere di vista un aspetto fondamentale: l'esistenza del rischio non dipende dall'iscrizione all'albo professionale. La responsabilità nasce dall'attività che si svolge e dalle conseguenze che un eventuale errore può provocare. Pensiamo, ad esempio, a un consulente che assiste un'azienda in materia di sicurezza sul lavoro, a un tecnico che redige una relazione, a un professionista che fornisce valutazioni o pareri specialistici. Anche quando l'attività esercitata non richiede neces...

Io sono coperto su tutto?

Quante volte noi assicuratori ci siamo sentiti dire dal nostro interlocutore che lui/lei è assicurato su tutto, oppure sono coperto su tutto quello che può succedere in caso di incendio, infortunio ecc.? E' possibile, intendo dire, esiste una polizza che ci assicura su tutto?  Naturalmente no. Chiunque vi dica il contrario mente sapendo di mentire. Le polizze sono contratti. E nei contratti si stabiliscono delle clausole entro le quali si muove tutta la copertura prevista. E fra queste ci sono i rischi esclusi. Questi sconosciuti.  E già perché spesso a questa parte della polizza non si dà la giusta importanza e ci si fida per lo più di quanto ci viene detto dell'assicuratore. Il quale però non è garantito che vada ad elencare proprio tutte le caratteristiche della polizza e anche se lo facesse siamo sicuri che passata una settimana, un mese o un anno di ricordarci proprio tutto quello che ci è stato illustrato? Certamente lui potrà rispondere alle vostre domande e vi darà un ...

Infortuni e Assicurazioni: Comprendere lo Stop al "Cumulo" per una Protezione Consapevole (Alla luce dell'Ordinanza della Cassazione n. 3429 del 10/02/2025

Un tema di grande attualità e importanza nel mondo delle assicurazioni infortuni e che ha subito un chiarimento fondamentale grazie all'Ordinanza della Corte di Cassazione n. 3429 del 10 febbraio 2025 è lo stop al "cumulo" tra l'indennizzo INAIL e quello delle polizze private. Questo cambiamento è cruciale per comprendere al meglio cosa cambia per la vostra copertura e come essa si adatti alle vostre esigenze.

Cosa significa lo stop al "cumulo" alla luce della recente Ordinanza?

Fino a poco tempo fa, in caso di infortunio sul lavoro o malattia professionale indennizzabile dall'INAIL, era prassi consolidata che l'assicurato potesse ricevere sia l'indennizzo dall'INAIL sia l'intera somma prevista dalla propria polizza infortuni privata, "cumulando" di fatto le due prestazioni.

L'Ordinanza della Cassazione n. 3429 del 10/02/2025 ha confermato e chiarito un principio fondamentale del diritto risarcitorio: il risarcimento complessivo non può superare l'ammontare del danno effettivamente subito. Ciò significa che l'indennizzo della polizza infortuni privata non si aggiungerà più automaticamente a quello INAIL, ma andrà a integrare o a compensare quanto già ricevuto dall'Istituto, fino al raggiungimento del danno totale. Se l'INAIL ha già coperto interamente il danno accertato (ad esempio, per danno biologico o patrimoniale), la polizza privata potrebbe non erogare ulteriori somme o erogarne una parte ridotta, al fine di evitare un ingiustificato arricchimento dell'assicurato.

L'importanza di una corretta valutazione del danno

Questo nuovo scenario, delineato anche dalla giurisprudenza più recente, rende ancora più cruciale la fase di valutazione medico-legale del danno. La quantificazione precisa del pregiudizio subito (danno biologico, temporaneo, patrimoniale, ecc.) diventa il punto di partenza per calcolare l'entità complessiva del risarcimento dovuto. Una perizia accurata è quindi essenziale per garantire che l'assicurato riceva quanto gli spetta, nel rispetto del principio indennitario.

Personalizzare la polizza infortuni: la chiave per una protezione efficace

Se in passato si tendeva a "sommare" le protezioni, oggi la parola d'ordine è integrazione e complementarietà. La vostra polizza infortuni privata deve essere progettata per coprire ciò che l'INAIL non copre o copre solo parzialmente, garantendo una tutela più ampia e specifica.

E' importante sapere che:

  • L'INAIL interviene esclusivamente per infortuni sul lavoro o malattie professionali, secondo tabelle e criteri specifici.
  • Una polizza infortuni privata, invece, vi tutela per infortuni che possono verificarsi nella vita quotidiana, nel tempo libero, durante attività sportive o viaggi. Offre inoltre la flessibilità di coprire voci di danno o tipologie di infortunio che l'INAIL non contempla o indennizza in modo diverso.

Inoltre, le polizze private possono offrire garanzie aggiuntive e fondamentali che l'INAIL non prevede o prevede in misura limitata, fra cui per esempio:

  • La Diaria da ricovero o da convalescenza: un importo giornaliero per il periodo di degenza o di convalescenza, indipendentemente dal reddito.
  • Il Rimborso spese mediche: copertura per le spese sanitarie sostenute a seguito dell'infortunio, spesso con massimali più elevati e coperture più ampie.
  • L'Invalidità permanente non legata al lavoro: indennizzo in caso di menomazione fisica o psichica che compromette l'attività quotidiana al di fuori dell'ambito strettamente lavorativo, o indennizzi per gradi di invalidità inferiori a quelli indennizzabili dall'INAIL.

La scelta dei massimali e delle franchigie nella vostra polizza privata diventa, in questo contesto, un elemento strategico. Un massimale troppo basso, in presenza di un indennizzo INAIL, potrebbe non lasciare margine per un'integrazione significativa, vanificando in parte la funzione della polizza e lasciandovi scoperti per la parte di danno non coperta.

Il vostro intermediario assicurativo: un alleato prezioso nel mutato scenario

In un panorama normativo e giurisprudenziale in continua evoluzione, e alla luce di decisioni come l'Ordinanza della Cassazione, il ruolo dell'intermediario assicurativo diventa ancora più prezioso per:

  • Guidarvi attraverso le complessità delle diverse coperture (INAIL vs. private) e le implicazioni delle nuove pronunce.
  • Analizzare attentamente le vostre specifiche esigenze, tenendo conto della vostra professione, delle vostre abitudini e del vostro stile di vita.
  • Proporvi la soluzione assicurativa più adeguata, che vi garantisca una protezione completa e consapevole, evitando spiacevoli sorprese in caso di sinistro e massimizzando la complementarietà tra le diverse fonti di indennizzo.

Cosa fare ora?

Una cosa importante da fare  è quella di verificare la vostra attuale polizza infortuni alla luce di queste recenti interpretazioni giurisprudenziali. Capire insieme al vostro Assicuratore se è ancora adeguata e se garantisce la protezione che desiderate in questo mutato contesto.

Essere consapevoli dei limiti e delle possibili soluzioni a questi non basta, bisogna anche porre in atto le modifiche necessarie per evitare di trovarsi in una situazione spiacevole, che ponga l'assicurato nella condizione di aver subito il danno e la beffa di non vedersi risarcito adeguatamente. 

Prevenire è come sempre, cosa buona e giusta. 


Commenti

Post popolari in questo blog

Polizza di responsabilità civile: non basta averla. Anche chi non è iscritto a un albo deve conoscere il proprio rischio e la propria protezione.

Tra i consulenti e tra coloro che svolgono attività specialistiche capita a volte di incontrare una convinzione che potrebbe sembrare logica ma che invece potrebbe, se non analizzata correttamente, creare problemi. Ed è questa: " Non essendo iscritto a un albo professionale, non ho l'obbligo di stipulare una polizza di responsabilità civile professionale ." Dal punto di vista strettamente normativo, in molti casi può essere vero. Ma questa considerazione rischia di far perdere di vista un aspetto fondamentale: l'esistenza del rischio non dipende dall'iscrizione all'albo professionale. La responsabilità nasce dall'attività che si svolge e dalle conseguenze che un eventuale errore può provocare. Pensiamo, ad esempio, a un consulente che assiste un'azienda in materia di sicurezza sul lavoro, a un tecnico che redige una relazione, a un professionista che fornisce valutazioni o pareri specialistici. Anche quando l'attività esercitata non richiede neces...

Io sono coperto su tutto?

Quante volte noi assicuratori ci siamo sentiti dire dal nostro interlocutore che lui/lei è assicurato su tutto, oppure sono coperto su tutto quello che può succedere in caso di incendio, infortunio ecc.? E' possibile, intendo dire, esiste una polizza che ci assicura su tutto?  Naturalmente no. Chiunque vi dica il contrario mente sapendo di mentire. Le polizze sono contratti. E nei contratti si stabiliscono delle clausole entro le quali si muove tutta la copertura prevista. E fra queste ci sono i rischi esclusi. Questi sconosciuti.  E già perché spesso a questa parte della polizza non si dà la giusta importanza e ci si fida per lo più di quanto ci viene detto dell'assicuratore. Il quale però non è garantito che vada ad elencare proprio tutte le caratteristiche della polizza e anche se lo facesse siamo sicuri che passata una settimana, un mese o un anno di ricordarci proprio tutto quello che ci è stato illustrato? Certamente lui potrà rispondere alle vostre domande e vi darà un ...