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Polizza di responsabilità civile: non basta averla. Anche chi non è iscritto a un albo deve conoscere il proprio rischio e la propria protezione.

Tra i consulenti e tra coloro che svolgono attività specialistiche capita a volte di incontrare una convinzione che potrebbe sembrare logica ma che invece potrebbe, se non analizzata correttamente, creare problemi. Ed è questa: " Non essendo iscritto a un albo professionale, non ho l'obbligo di stipulare una polizza di responsabilità civile professionale ." Dal punto di vista strettamente normativo, in molti casi può essere vero. Ma questa considerazione rischia di far perdere di vista un aspetto fondamentale: l'esistenza del rischio non dipende dall'iscrizione all'albo professionale. La responsabilità nasce dall'attività che si svolge e dalle conseguenze che un eventuale errore può provocare. Pensiamo, ad esempio, a un consulente che assiste un'azienda in materia di sicurezza sul lavoro, a un tecnico che redige una relazione, a un professionista che fornisce valutazioni o pareri specialistici. Anche quando l'attività esercitata non richiede neces...

Io sono coperto su tutto?

Quante volte noi assicuratori ci siamo sentiti dire dal nostro interlocutore che lui/lei è assicurato su tutto, oppure sono coperto su tutto quello che può succedere in caso di incendio, infortunio ecc.? E' possibile, intendo dire, esiste una polizza che ci assicura su tutto?  Naturalmente no. Chiunque vi dica il contrario mente sapendo di mentire. Le polizze sono contratti. E nei contratti si stabiliscono delle clausole entro le quali si muove tutta la copertura prevista. E fra queste ci sono i rischi esclusi. Questi sconosciuti.  E già perché spesso a questa parte della polizza non si dà la giusta importanza e ci si fida per lo più di quanto ci viene detto dell'assicuratore. Il quale però non è garantito che vada ad elencare proprio tutte le caratteristiche della polizza e anche se lo facesse siamo sicuri che passata una settimana, un mese o un anno di ricordarci proprio tutto quello che ci è stato illustrato? Certamente lui potrà rispondere alle vostre domande e vi darà un ...

La polizza auto per la famiglia

Quest'anno c'è una grossa novità per quanto riguarda la Responsabilità Civile Auto e riguarda principalmente la famiglia. Si tratta della polizza che permette al nucleo familiare di uniformare la classe di merito dei veicoli appartenenti ai vari soggetti facenti parte della famiglia del Contraente della polizza auto, o moto. 




Ma non c'era già questa norma? In parte si.  Si chiamava Legge Bersani che consentiva di poter acquisire la classe di merito più bassa del familiare convivente con il Contraente della polizza. 
Ma la Legge Bersani riguardava solo le autovetture. Non si poteva quindi acquisire la classe di merito di una macchina intestata al Contraente e trasferirla sulla moto del coniuge ad esempio. 

Ora la Legge Bersani è stata allargata anche agli altri veicoli come moto/motocicli ecc. E quindi è possibile trasferire una classe di merito universale da una vettura a una moto intestata al Contraente o al suo nucleo familiare e viceversa. Sono esclusi da questa norma i veicoli intestati a Partite Iva. 

Questa normativa sulla RCA Familiare scatta anche per i rinnovo delle polizze in corso. Quindi se in famiglia c'è una moto in classe universale 10 e una macchina in classe universale 1, la moto (ma vale anche per i motorini) al primo rinnovo della polizza, potrà su richiesta del Contraente, passare alla stessa classe di merito della macchina, e viceversa nel caso in cui la moto fosse nella classe di merito più bassa. L'importate è che l'operazione riguardi il Contraente della polizza e il suo nucleo familiare convivente. 

Ci sono però dei limiti fissati dalla normativa. Uno di questi riguarda l'attestato di rischio relativo agli ultimi 5 anni di osservazione, che deve essere interamente valorizzato e senza sinistri sia quello della vettura che della moto o altro veicolo.  Un altro limite è che nel caso in cui avendo usufruito di questa agevolazione, si causa un sinistro per importo uguale o maggiore di 5.000 Euro di danno, alla successiva scadenza annuale l'Assicurato subirà il "super malus" che consiste nella penalità di 5 classi di merito.

Infine come già detto questa normativa non riguarda i veicoli intestati alle partite Iva/ persone Giuridiche.

Questa normativa tuttavia ha lasciato un po' perplessi e ha sollevato molti dubbi sulla reale efficacia delle agevolazioni. Si veda questo articolo di stampa sul link qui sotto:


https://www.ilsole24ore.com/art/rc-auto-chi-vince-e-chi-perde-la-polizza-famiglia-ACDlHaKB


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